Cassazione (13869/2017) – Istanza del M.I.U.R. di insinuazione al passivo di finanziamenti relativi a progetti revocati: inammissibilità della modifica, in sede di opposizione, dei fatti e degli elementi posti a fondamento della originaria richiesta.

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Data di riferimento: 
01/06/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 giugno 2017 n. 13869 - Pres. Antonio Didone, Rel. Andrea  Scaldaferri.

M.U.R.S.T.  - Interventi di sostegno alla ricerca – Finanziamento di progetti  -  Attività contrattuali in corso - Sottoposizione del soggetto convenzionato a procedura concordataria  – Istanza di concordato preventivo - Revoca del finanziamento – Successivo fallimento del convenzionato – M.I.U.R. - Domanda di ammissione al passivo - Istanza di restituzione delle somme erogate – Rigetto - Progetti già completati – Avvenuta chiusura del rapporto.

Fallimento - Richiesta di ammissione al passivo – Rigetto – Opposizione – Impugnazione basata da  nuovi fatti o elementi di diritto - Modica del thema decidendum – Inammissibilità.

Stante che l’art. 5, comma 36 del D. M. 593/2000 (Regolamento per la concessione delle agevolazioni di cui al D. Lgs. 297/1999) prevede la possibilità della revoca da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica degli interventi di finanziamento precedentemente disposti, nel caso, tra gli altri previsti da detta norma, della sottoposizione, “nel corso delle attività contrattuali”, del soggetto convenzionato a procedura concorsuale [nello specifico, ammissione a concordato preventivo] e che l’art. 13 della Convenzione intercorsa tra le parti conferma, in tale ipotesi, l’obbligo di restituzione della quota dell’erogazione consistente nel finanziamento agevolato, e stante che l’art. 4 del D.M. della stessa Convenzione conferma l’irrilevanza delle vicende successive alla chiusura del rapporto, si deve ritenere corretta la decisione del Giudice Delegato, di escludere, in sede di domanda di ammissione al passivo del soggetto beneficiato successivamente fallito,  come proposta dalla Pubblica Amministrazione, dei finanziamenti allo stesso concessi a titolo di contributo per la spesa relativa a due progetti di ricerca, in quanto alla data di ammissione a concordato preventivo quei progetti, seppur conseguentemente revocati dal Ministero, risultavano da tempo integralmente eseguiti, rendicontati, verificati ed approvati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

I fatti e gli elementi di diritto posti dall’istante a fondamento della sua richiesta di ammissione al passivo ex art 93, terzo comma, L.F., e quindi il ”thema decidendum” originario, non possono essere modificati in sede di opposizione ex artt. 98 e 99 L.F. [nello specifico, la Corte ha rigettato la doglianza del Ministero ricorrente che aveva, in sede di domanda di ammissione al passivo del soggetto finanziato, posto a fondamento  della sua richiesta la sola avvenuta revoca da parte sua dei progetti come finanziati, senza riferirsi, come poi fatto solo in sede di opposizione, anche alla diversa conseguenza rappresentata dalla vanificata finalità dell’investimento come prevista dall’art. 9 della Convenzione, in ragione dell’ impossibilità dello sfruttamento industriale da parte del fallito del prodotto, costituente il risultato delle sue ultimate ricerche]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)                                

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2013869.2017.pdf

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