Corte di Cassazione (7216/2017) – Revocatoria di contratto definitivo di compravendita preceduto da preliminare con effetti anticipati: congruità del prezzo e termine per la revocabilità.

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Data di riferimento: 
21/03/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI, 21 marzo 2017 n. 7216 - Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Giacinto Bisogni.

Revocatoria fallimentare – Atti a titolo oneroso - Sproporzione tra le prestazioni - Compravendita preceduta da preliminare -  Effetti anticipati - Consegna della cosa e pagamento del prezzo - Giudice –  Ricerca della reale intenzione delle parti  - Trasferimento immediato o procrastinato della proprietà – Momento della conclusione del contratto - Indagine necessaria.

Stante che, in ipotesi di revocatoria fallimentare, ex art. 67, prima comma n. 1, L.F. la sproporzione tra le prestazioni va valutata con riferimento al momento della conclusione del contratto,  nell’ipotesi di compravendita che sia preceduta dalla stipula di un preliminare con effetti anticipati [nello specifico, che prevedeva da subito sia la consegna del bene, che il pagamento del prezzo], il giudice, per decidere della congruità o meno del corrispettivo pattuito ed al fine di stabilire a quale momento si debba, conseguentemente, fare riferimento, se a quello della stipula della stipula del preliminare o a quello successivo della conclusione del definitivo,  è tenuto a svolgere un attento esame circa la reale intenzione delle parti, per verificare se fosse stata quella di far conseguire da subito, sin dalla stipula del preliminare, anche gli effetti traslativi o quella di procrastinarli alla stipula del contratto definitivo, e ciò per essere la disponibilità del bene stata concessa nella piena consapevolezza dell’altruità della cosa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17375.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: