Corte di Cassazione (9416/17) Azione di responsabilità contro sindaci dimissionari.

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Data di riferimento: 
12/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 12 Aprile 2017, n. 9416. Pres. Giancola Maria Cristina - Est. Aniello Nappi.

Fallimento – Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci – Dimissioni – Rilevanza – Limiti

Nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna in seguito all’azione di responsabilità esperita dal fallimento, ai fini della quantificazione del danno, abbia ritenuto che i sindaci siano rimasti prorogati nella loro carica anche dopo le dimissioni, va precisato che è’ controverso in dottrina e in giurisprudenza quale debba essere la decorrenza degli effetti della rinuncia all'incarico da parte di un sindaco di società di capitali; e in particolare se possa estendersi analogicamente ai sindaci la disposizione dell'art. 2385 c.c. sulla proroga degli amministratori. Deve tuttavia rilevarsi al riguardo che, diversamente da quanto accade per gli amministratori, per i sindaci sono previsti supplenti, cui è dovuta solo la comunicazione del subentro [Cass., sez. 1, 4 maggio 2012, n. 6788], avendo già preventivamente accettato la carica.  Sicché un problema di prorogatio può porsi per i sindaci solo quando il numero dei dimissionari sia superiore al numero dei supplenti. Nel caso in cui pertanto la rinuncia dei sindaci sia stata comunicata nel corso della medesima assemblea in cui la società nominò ex novo l'intero collegio sindacale, inclusi i supplenti, non essendo ipotizzabile il subentro di supplenti, deve ritenersi che la rinuncia non potesse avere gli effetti immediati, ipotizzabili solo "quando sia possibile l'automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente" [Cass., sez. 1, 9 ottobre 1986, n. 5928]. Nè può assegnarsi rilevanza all'iscrizione nel registro delle imprese del nome dei nuovi sindaci, qualora non risulti fosse stata ancora iscritta nel registro la cessazione dei dimissionari a maggior motivo se era noto ai dimissionari che i subentranti non potevano ritenersi immediatamente accettanti, in quanto non presenti in assemblea. La stessa previsione della necessaria nomina di supplenti, peraltro, è evidente espressione di un'esigenza di continuità dell'organo di controllo del tutto analoga all'esigenza di continuità dell'organo di amministrazione salvaguardata dall'art. 2385 c.c.; e giustifica pertanto la conclusione di un'applicazione quantomeno analogica della disciplina sulla proroga. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17290.pdf

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