Corte di Cassazione (12548/17) – Fallimento: modalità corretta di presentazione dell’opposizione allo stato passivo pur in assenza della allegazione degli stessi documenti già allegati all'insinuazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2017 n. 12548 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Ceniccola.
Fallimento – Impugnazione dello stato passivo – Documenti già inviati in fase di domanda di ammissione – Valorizzazione degli stessi - Mancata nuova produzione – Ammissibilità del ricorso.
Fallimento - Domanda di ammissione allo stato passivo – Documenti probatori del diritto al credito – Trasmissione via PEC– Titoli di credito - Deposito in cancelleria degli originali – Formazione dell’unico fascicolo informatico - Utilizzo nel corso della fase dell’impugnazione - Principio di non dispersione della prova – Applicazione.
In sede di impugnazione del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo della fallita, è consentito al ricorrente ex art. 99 L.F. di limitarsi ad una valorizzazione dei documenti già prodotti in sede di insinuazione, in particolare di quelli che appaiano maggiormente idonei a sostenere la sua prospettazione come trascurata o non adeguatamente apprezzata dal giudice delegato, senza la necessità di una loro nuova produzione, in quanto tali documenti, una volta allegati all’originaria istanza di ammissione al passivo, si deve ritenere che rimangano nella sfera di cognizione dell’ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in fase di opposizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
I documenti probatori trasmessi in originale alla PEC del curatore dal ricorrente in sede di domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento, successivamente, tramite la cancelleria, resi disponibili per il successivo esame, mediante il sistema informatico, al giudice delegato, e gli originali dei titoli di credito e quelli “nuovi” depositati in cancelleria al momento della presentazione del ricorso in opposizione, come inseriti dalla stessa cancelleria nel sistema telematico, si devono considerare, secondo le nuove norme di ammissione al passivo, di cui all’art. 17 del D. L. 179/2012, convertito in L.221/2012 (nel testo sostituito dalla L. 228/20152), appartenenti all’unico fascicolo informatico, interamente sostitutivo dei tradizionali fascicoli cartacei della procedura e di parte, onde il loro utilizzo nel corso della fase dell’impugnazione del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo si deve ritenere rispondere al principio di non dispersione della prova, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 14475/2015) con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)