Corte di Cassazione (11460/17) – Concordato preventivo con cessione dei beni (rito anteriforma) e legittimazione processuale del Commissario liquidatore. Questioni giuridiche che comportino un accertamento di fatto.

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Data di riferimento: 
10/05/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ.,  10 maggio 2017 n. 11460 - Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Di Marzio Mauro.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Omologazione - Creditore – Azione giudiziaria - Domanda di accertamento e di condanna - Liquidatore giudiziario – Litisconsorzio ammesso – Ipotesi - Omessa integrazione del contradditorio – Proposizione dell’appello – Mancanza di legittimazione – Intervento in causa o dell’opposizione di terzo - Facoltà consentite.

Ricorso in Cassazione - Questioni giuridiche che comportino un accertamento di fatto – Problematiche  non trattate nella sentenza di merito – Proposizione in sede di legittimità – Inammissibilità.

Intervenuta l’ammissione di un debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se un creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, si deve ritenere che alla legittimazione passiva del debitore, pacificamente riconosciutagli non essendo lo stesso privato del diritto di difesa, si affianchi, senza necessità di autorizzazione del giudice delegato, una volta ottenuta l’omologazione, anche quella del Liquidatore giudiziale, tant’è che, laddove la nomina di questi, intervenga dopo che l’imprenditore sia stato convenuto in giudizio con domanda di condanna, è necessario provvedere all’integrazione del contradditorio nei confronti del liquidatore, per evitare che la sentenza risulti inutiliter data. Pur tuttavia, laddove ciò non avvenga il liquidatore non è legittimato ad impugnare con l’appello la decisione presa in sua assenza, dato che, in generale, tale legittimazione è riconosciuta unicamente alle parti tra le quali, alla stregua dai dati desumibili dal testo della medesima, risulta essere formalmente emessa la  specifica decisione, e considerato che il litisconsorte necessario pretermesso può, pur sempre, oltre che proporre opposizione di terzo, intervenire in sede di appello qualora promosso dai soggetti legittimati [nello specifico peraltro il Commissario liquidatore non si poteva ritenere legittimato alla proposizione dell’appello, in quanto non in possesso della qualità di successore  a titolo particolare nel diritto controverso, non  trattandosi di questione attinente alla gestione dei beni ceduti e, specificatamente, alla liquidazione ed al carattere concorsuale dei crediti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Qualora una determinata questione giuridica, che importi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza di merito impugnata, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2011460.2017.pdf

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