Corte di Cassazione (9983/17) – Fallimento e azione di responsabilità promossa, con riferimento ad un illecito finanziamento, dal curatore nei confronti degli amministratori e delle banche ritenute concorrenti.

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Data di riferimento: 
20/04/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2017 n. 9983 - Pres. Aniello Nappi, Rel. Francesco Terrusi.

Fallimento – Curatore - Azioni di responsabilità - Limiti  - Tutela della massa – Ammissibilità - Tutela degli interessi dei singoli creditori – Esclusione.

Fallimento – Società – Perdita dell’intero capitale - Amministratori - Mancata adozione dei provvedimenti previsti dalla legge – Richiesta di credito e prosecuzione dell’attività – Avventata  sovvenzione da parte delle banche -  Concorrente comportamento illecito – Aggravamento del dissesto della società –  Curatore - Azione promossa nei confronti di entrambi i soggetti responsabili – Legittimità – Eventuale condanna in solido al risarcimento.

Nel sistema della legge fallimentare si deve ritenere che il curatore sia legittimato ex art. 146 L.F. ad agire in giudizio in rappresentanza dei creditori nei confronti degli amministratori di una società fallita solo limitatamente alle azioni c.d. di massa,  finalizzate alla ricostruzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica, e non anche in ipotesi di azioni volte alla reintegrazione del patrimonio del singolo creditore.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dinanzi ad una avventata richiesta di credito da parte degli amministratori di una società, che ha perso interamente il capitale, responsabili della prosecuzione dell’attività e della mancata adozione dei provvedimenti previsti in tale ipotesi dalla legge, e dinanzi ad una conseguente altrettanto avventata o comunque imprudente sovvenzione da parte delle banche, il comportamento illecito deve ritenersi concorrente, posto che il ritardo dell’emersione del dissesto si deve ritenere conseguenza della mala gestio da parte di tutti i soggetti coinvolti, da considerarsi, parimenti causa del danno patito dalla società poi fallita (danno da valutarsi in termini di aggravamento del dissesto)  e, pertanto, parimenti tenuti ex art. 2055 c.c. in via solidale al conseguente eventuale risarcimento, come da azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%209983.2017.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: