Corte di Cassazione (6517/17) – Quantificazione e prededuzione del credito del professionista che ha svolto attività di assistenza e consulenza al debitore nella fase concordataria: parere non vincolante dell’Ordine degli avvocati.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
15/03/2017

Corte di Cassazione, 15 marzo 2017 n. 6517 – Pres. Di Virgilio, Rel. Genovese.

Fallimento – Legale del fallito -  Credito professionale – Insinuazione al passivo ed opposizione – Tribunale – Ammissione in misura inferiore a quanto richiesto - Parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – Non vincolatività – Motivazione necessaria.

Concordato preventivo – Professionista - Assistenza e consulenza – Attività svolta in funzione di detta procedura  – Successivo fallimento – Ammissione del credito in prededuzione – Utilità per la massa – Irrilevanza.

Il giudice, in sede di decisione dell’opposizione allo stato passivo proposta da un legale  in relazione ad un proprio credito professionale in quanto ammesso in misura inferiore a quella richiesta, non è vincolato dal parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ma quando se ne discosta, è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, e ciò al fine di consentire il controllo di legittimità della sua decisione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il credito del professionista, che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra “de plano” tra i crediti sorti “in funzione” di detta procedura e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti [cfr. in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 22450 del 4/11/2015 https://www.unijuris.it/node/2728]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%206517.2017.pdf.

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: