Corte di Cassazione – Successione del fallimento al concordato e retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al fine dell’azione revocatoria.
Cassazione civile, sez. I, 28/05/2012, n. 8439 – Donato Plenteda, pres. – Carlo De Chiara, rel.
Concordato preventivo - Consecuzione tra procedure - Applicabilità - Effetti - Retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto.
Agli effetti della c.d. consecuzione, ossia della considerazione unitaria delle due procedure concorsuali succedutesi (concordato preventivo e fallimento), che comporta, con riguardo alla revocatoria fallimentare, la retrodatazione al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse del termine iniziale del periodo sospetto, ciò che rileva non è la legittimità di tale ammissione, ma il fatto che un'ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata, perché ciò impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato di insolvenza che era già a fondamento dell'ammissione al concordato preventivo. Il giudice della revocatoria, come non può sindacare la legittimità della sentenza dichiarativa del fallimento, così non può sindacare la legittimità dell'ammissione al concordato che l'abbia preceduta.
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Cass. 28.05.2012 n. 8439.pdf | 59.18 KB |