Corte di Cassazione – Casi di reclamabilità ex art. 111 Cost. del decreto del Tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
13/09/2016

Cassazione civile, sez. I, 13 Settembre 2016, n. 17949. – Nappi, pres. - Rosa Maria Di Virgilio, rel.

Concordato preventivo – Decreto del Tribunale che pronuncia sull’omologazione – Reclamabilità – Casistica.

Il reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo può proporsi allorché l'omologazione sia respinta, ovvero sia accolta nonostante la presenza di opposizioni, mentre, se nessun creditore abbia proposto opposizione è ammissibile il ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, trattandosi di decreto dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto obbligatorio per i creditori rispetto ai quali determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie. Nell’ipotesi, purtuttavia, in cui il reclamo inerisca la nomina del liquidatore giudiziale (il tribunale ha ritenuto trattarsi di concordato preventivo con cessione dei beni e non di concordato liquidatorio come postulato dal ricorrente e pertanto ha nominato un liquidatore diverso da quello indicato dall’istante), sostanziandosi in una doglianza rivolta nei confronti della qualificazione del concordato, che, come tale, ex se, non può configurare la lesione di un diritto della parte, non facendo parte dell'"oggetto" del concordato, di cui il debitore ha avuto l'omologazione, il reclamo è inammissibile. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15809.pdf 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: