Corte di Cassazione (3299/17) – Inefficacia di alcuni pagamenti eseguiti da società insolvente: possibilità che la prova della conoscenza da parte dell’accipiens sia desunta dalla comunicazione della notizia ad opera della stampa.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2017 n. 3299 - Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Francesco Antonio Genovese.
Società in Amministrazione Straordinaria – Commissario straordinario – Proposizione di azione revocatoria - Stato di insolvenza – Stampa – Diffusione della notizia – Conoscenza da parte dell’accipiens – Accoglimento della domanda – Prova indiziaria – Possibile rilevanza.
Può trovare accoglimento la domanda di inefficacia, ai sensi dell’art. art. 67, secondo comma, L.F., del pagamento di alcune somme di denaro da parte di una società in stato di insolvenza, laddove la prova della precisa percezione da parte dell’accipiens della irreversibilità della crisi finanziaria in cui la società versava al momento del pagamento possa essere ricavata, seppur a livello presuntivo ex art. 2729 c.c., in presenza anche di altri indizi, soprattutto dalla diffusione di tale stato di decozione da parte della stampa, in quanto l’inesistenza di un dovere di lettura non esclude che, in concreto, secondo l’id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione, ivi inclusa quella che dirige o collabora all'attività di una impresa, sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, oltre che per curiosità, anche per propria utilità (nello specifico, l’azione revocatoria risultava proposta, ex art. 49 del D. Lgs. 270/1999, dal commissario straordinario di un società in Amministrazione Straordinaria e la Suprema Corte in accoglimento del ricorso dallo stesso proposto, ha, in conformità ad altre sue precedenti decisioni, cassato con rinvio per un nuovo esame la causa alla Corte d’Appello, che aveva respinto l’istanza revocatoria a motivo della ritenuta insufficienza del suesposto criterio indiziario). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%203299.2017.pdf