Corte di Cassazione (19340/2016) – Fallimento: azioni di responsabilità esercitate dal curatore ex art. 146 L.F. e competenza funzionale del tribunale delle imprese.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 29 settembre 2016 n. 19340 - Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Giacinto Bisogni.
Fallimento – Società per azioni – Amministratori - Azioni di responsabilità promosse dal curatore – Formazione dello stato passivo – Non inerenza - Vis attractiva del giudice fallimentare – Esclusione – Competenza del tribunale delle imprese.
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 L.F., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime attesa la "ratio" ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali, implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti, ragion per cui continuano ad essere assoggettate alla competenza funzionale del Tribunale delle imprese ex art. 3, secondo comma, del D. Lgs. 168/2003, stante che dipendono dai rapporti che si trovano già nel patrimonio della impresa sottoposta a procedura concorsuale al momento dell'apertura della procedura stessa e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità in quanto non riguardano la formazione dello stato passivo dell'impresa e non sono quindi attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare ex art. 24 L.F., ma restano soggette alle regole processuali che sarebbero risultate applicabili ove fossero state promosse dalla società "in bonis", con la sola sostituzione degli organi della procedura a quelli della società che ne avevano la rappresentanza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)