Corte di Cassazione – Fallimento: legittimazione del curatore all’esercizio delle azioni di responsabilità c.d. “di massa” nei confronti degli amministratori anche in ipotesi di bancarotta preferenziale.
Corte di Cassazione, SS.UU., 23 gennaio 2017 n. 1641 - Pres. Di Palma, Rel. Nappi.
Fallimento – Azioni di massa – Scopo di ricostruzione del patrimonio sociale - Legittimazione attiva del curatore.
Fallimento – Amministratori di qualsiasi tipo di società – Esercizio dell’azione di responsabilità – Sede civile e penale –Legittimazione del curatore fallimentare – Caso particolare di bancarotta preferenziale – Ammissibilità.
Fallimento – Amministratori - Pagamento preferenziale - Azione promossa dal curatore - Possibile configurazione di una c.d. azione di massa – Legittimazione attiva.
Nel sistema della legge fallimentare, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori nei confronti degli amministratori è limitata alle azioni c.d. di massa, finalizzate, cioè, alla ricostruzione del patrimonio del debitore a beneficio indistintamente di ogni possibile creditore.(Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Il curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile, all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per fatti di bancarotta preferenziale ex art. 216, terzo comma, L.F. commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori (Principio di diritto).
Si deve ritenere che possa costituire una “azione di massa” anche la domanda proposta dal curatore per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal fallito in conseguenza dell’effettuazione, in violazione del principio del pari concorso dei creditori, di un pagamento preferenziale, in quanto in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori, ed in quanto, anche da un punto di vista strettamente contabile può comportare per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/170124111932.pdf