Tribunale di Firenze – Concordato “misto” con elementi di continuità e liquidatori: possibilità per il proponente di tenere per sé una parte delle utilità conseguite e di nominare un liquidatore giudiziale.
Tribunale di Firenze 02 novembre 2016 - Pres. Governatori, Rel. Est. Crolla.
Concordato liquidatorio - Cessione ai creditori di solo una percentuale dei suoi beni – Inammissibilità - Concordato in continuità diretta – Ipotesi consentita – Omologazione - Miglior soddisfazione dei creditori - Accertamento – Devoluzione di tutte le utilità ai creditori – Condizione non richiesta – Vantaggio rispetto alle ipotesi alternative – Garanzia necessaria.
Concordato misto – Presenza di elementi di continuità e liquidatori – Possibile integrazione delle discipline _ Nomina di un liquidatore giudiziale – Ammissibilità.
In ipotesi di concordato liquidatorio non è consentito al proponente, in assenza di una espressa previsione normativa derogatoria, di prevedere, in contrasto all’art. 2740 c.c., la cessione ai creditori di solo una percentuale dei suoi beni, mentre, viceversa, si deve ritenere che ciò risulti consentito in caso di concordato in continuità diretta ex art. 186 bis L.F., stante che al proponente, nell’esercizio del suo libero ed autonomo potere di modulazione della proposta ed in un’ottica di risanamento dell’impresa, è espressamente consentito, nel limite di quanto promesso, di conservare per sè asset funzionali all’esercizio dell’attività aziendale, allo scopo di assicurargli una “patrimonializzazione” sufficiente e, comunque, di prevenire sue future situazioni di crisi. Pertanto, in tale ipotesi, l’accertamento che il tribunale deve svolgere, in sede di omologazione ai sensi dell’art. 180, quarto comma, L.F. su richiesta di un creditore dissenziente, per verificare che l’accesso alla procedura concordataria garantisca la miglior soddisfazione dell’interesse dei creditori, non deve essere inteso quale controllo che agli stessi venga devoluta ogni utilità o profitto conseguiti attraverso la prosecuzione dell’attività, senza possibilità per l’imprenditore di trattenere per sé alcuna sostanza, ma semplicemente quale assicurazione che i flussi di liquidità messi a disposizione dei creditori siano superiori a quanto gli stessi conseguirebbero nelle “ipotesi alternative concretamente praticabili”, ossia in caso di concordato liquidatorio, di affitto e/o acquisto del complesso aziendale od in caso di liquidazione fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In ipotesi di concordato misto, ossia di concordato che presenti elementi di continuità e liquidatori (come nel caso specifico, in cui, pur in presenza di una continuità aziendale diretta, una consistente parte dell’attivo è previsto venga ritratta dalla liquidazione dei beni) trova applicazione la disciplina della prevalenza, salva la possibilità di applicazione del criterio dell’integrazione, ossia del ricorso ad entrambe le regolamentazioni, quella ex art. 182 L.F. e quella ex art 186 bis L.F., ove però non risultino tra loro incompatibili. E’, pertanto, consentita la nomina di un liquidatore giudiziale con il compito ben circoscritto e limitato di liquidare quella parte dei beni che vengono messi a disposizione dei creditori, senza incidere sulla gestione dell’azienda da parte della società proponente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16298.pdf