Corte di Cassazione - Concordato preventivo con cessione totale dei beni: mancata omologazione in presenza di un provvedimento di sequestro preventivo di parte degli stessi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 dicembre 2016 n. 26329 - Pres. Nappi, Rel. Terrusi.
Concordato preventivo con cessione totale dei beni - Sequestro preventivo di beni della società proponente - Elemento di non fattibilità giuridica – Mancata omologazione per incompatibilità con norme inderogabili - Presunta illegittimità del sequestro – Doglianze proposte in sede concorsuale – Inconferenza – Giudice penale - Cessazione del vincolo cautelare - Pronuncia necessaria.
In tema di concordato preventivo con cessione totale dei beni, la fattibilità giuridica del piano costituisce presupposto di ammissibilità della proposta; ne consegue che quando, a carico della società proponente, sia stato disposto un sequestro preventivo di beni destinato, secondo il regime di cui al d. lgs. n. 231 del 2001, alla confisca, è sempre necessario ottenere dal giudice penale la cessazione del vincolo cautelare e, in mancanza, restando sottratto al giudice della pronuncia concorsuale ogni potere di sindacare la legittimità del provvedimento, la proposta va dichiarata senz’altro inammissibile (Principio di diritto). Si devono, pertanto, considerare inconferenti se proposte in sede concorsuale tutte le doglianze relative alla presunta illegittimità (perché disposto su beni non costituenti profitto di reato, perché disposto nei confronti di società per reati tributari del legale rappresentante, perché inteso a pregiudicare diritti dei terzi di buona fede od altro) di un sequestro preventivo che il giudice abbia in sede di omologazione di un concordato con cessione totale dei beni, nonostante il parere favorevole dei creditori, considerato alla stregua di elemento di non fattibilità giuridica dello stesso per incompatibilità con norme inderogabili in quanto impeditivo della liquidazione di beni nei tempi previsti dalla proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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