Corte di Cassazione – Responsabilità degli amministratori, operativi e non, nei confronti della società, se del caso azionabile da parte del curatore ex art. 146 L.F..
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 agosto 2016 n. 17441 – Pres. Bernabai, Rel. Di Marzio.
Responsabilità degli amministratori – Natura contrattuale - Diligenza richiesta – Violazione e danno - Prova del nesso di causalità – Onere gravante sulla società - Fallimento – Onere del curatore - Dimostrazione della non imputabilità – Onere degli amministratori.
Amministratori non operativi – Generico dovere di vigilanza – Esclusione – Conoscenza positiva e obbligo informativo - Ipotesi di responsabilità solidale.
Gli amministratori di una società, ai sensi dell’art. 2392 c.c. quale risultante dopo la modifica introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, possono essere chiamati solidalmente a rispondere dei danni alla stessa cagionati se siano venuti meno ai propri doveri, non operando con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, . Tale responsabilità ha natura contrattuale, onde ne consegue, sul piano probatorio, che la società o il Curatore, nel caso la stessa risulti fallita e l’azione risulti da questi intentata ai sensi dell’art. 146 L.F., sono onerati della deduzione delle violazioni e del danno e della prova del nesso di causalità tra violazione e danno e che, per converso, incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Gli amministratori privi di specifiche deleghe operative, nel contesto normativo attuale che ha eliminato il precedente generale obbligo di vigilanza sugli stessi gravante che si traduceva in una sorta di sostanziale responsabilità oggettiva, rispondono dei danni solo qualora non abbiano impedito fatti pregiudizievoli dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi del terzo comma dell’art. 2381 c.c.) ovvero dei quali debbono, stante l’obbligo loro imposto dall’ultimo comma dell’art. 2381 c.c., , acquisire di propria iniziativa, tramite gli organi delegati, conoscenza, laddove si trovino in presenza di segnali d’allarme tali da indurli a ricercare dati informativi ulteriori altrimenti non disponibili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160914150335.PDF