Corte di Cassazione – Ammissibilità di una domanda ultratardiva di ammissione allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria; non imputabilità del ritardo.

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Data di riferimento: 
06/07/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 06 luglio 2016 n. 13818 - Pres. Ragonesi, Rel. Genovese.

 

Fallimento – Mancato avviso ex art. 92 L.F. - Istanza ultratardiva di ammissione al passivo – Creditore – Non imputabilità del ritardo – Ammissibilità dell’insinuazione – Curatore – Prova della conoscenza – Rigetto della domanda.

 

Fallimento/Insolvenza - Mancato avviso alla creditrice – Insinuazione al passivo - Accertamento della conoscenza  - Atto processuale comunicato al difensore – Comunicazione al cliente – Presupposto non implicito – Necessità della prova diretta.

 

Ai fini dell’ammissibilità della domanda ultratardiva di ammissione del credito ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 L.F., il mancato avviso ex art. 92 L.F. al creditore da parte del curatore del fallimento, integra una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto ( conf. principio di diritto, Corte di Cass, Sez. 1, n. 4310/2012). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’accertamento della notizia del fallimento/insolvenza non può essere ottenuto per effetto di un atto processuale che non sia comunicato direttamente alla parte, ove non soccorra la dimostrazione (quand’anche data per via presuntiva) che il difensore di questa abbia sicuramente effettuato quella comunicazione al proprio cliente (nello specifico, la Corte, decidendo del ricorso proposto da una società in amministrazione straordinaria nei confronti della Provincia, che si era tardivamente insinuata al passivo ma che,  purtuttavia, risultava esserne stata ammessa in quanto giudicata dal tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 L.F., incolpevole del ritardo, ha ritenuto non condivisibile, in assenza di specifica prova, la tesi di parte ricorrente che pretendeva fosse ritenuto implicito che   il difensore  della parte pubblica, nell’ambito di un giudizio pendente da anni presso il Consiglio di Stato,  avesse comunicato alla cliente l’oggetto di un’istanza di fissazione di udienza e che, pertanto questa, nonostante il mancato avviso,  potesse aver avuto comunque  notizia del fallimento o della dichiarazione di insolvenza della società debitrice). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160713104119.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: