Tribunale di Firenze – Insinuazione al passivo fallimentare: postergazione dei crediti derivanti da finanziamenti dei soci. Produzione di nuovi documenti in sede di opposizione: ammissibilità

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Data di riferimento: 
18/04/2016

 

Tribunale di Firenze 18 aprile 2016 – Pres. Rel. Pompei.

 

Fallimento – Finanziamento dei soci – Modalità - Irrilevanza della forma – Pagamento di un credito erariale della società - Insinuazione allo stato passivo – Postergazione del credito – Surrogazione legale – Esclusione.

 

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Produzione di nuova documentazione – Ammissibilità – Necessità della data certa.

 

I finanziamenti dei soci a favore della società fallita, in qualunque forma effettuati, qualora siano stati effettuati in un periodo “sospetto” (tale dovendosi considerare, ai sensi dell’art. 2467 c.c., disposizione marcatamente antielusiva, quelli posti in essere in un momento in cui risulti “un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”, oppure in una situazione finanziaria della società, tale da richiedere un aumento di capitale), possono essere rimborsati, ma sono da considerarsi postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (nello specifico, il tribunale ha ritenuto costituire finanziamento il pagamento di un debito erariale riferito alla società effettuato da un socio, che, viceversa, in sede di insinuazione al passivo, sosteneva costituire ipotesi di surrogazione reale ex art. 1203 n. 1 c.c. ed ha pertanto, in sede di opposizione ex art. 98 L.F., confermato la collocazione in chirografo del credito del socio, anziché in privilegio ex art. 2752 c.c., come il socio  chiedeva venisse fatto). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, in sede di opposizione allo stato passivo, è pienamente ammissibile la produzione di documenti non allegati in sede di insinuazione, purché muniti di data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., che comprovi la loro anteriorità rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento (prova che, nello specifico, il tribunale ha ritenuto non potesse desumersi dalla registrazione nel bilancio della società fallita delle fatture asseritamente concernenti le prestazioni di servizi effettuate dal creditore in esecuzione di un contratto che si era  prodotto in sede di opposizione, ma che risultava privo di data certa). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160509145341.PDF

 

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