Corte di Cassazione – Pagamenti del debitore, non autorizzati, comportanti la revoca dell’ammissione a concordato. Conseguenze della mancata comunicazione dell’avvio della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2016 n. 3324 – Pres. Ceccherini, Est. Cristiano.
Concordato preventivo – Avvio procedura ex art. 173 L.F. - Omessa comunicazione – Lesione del diritto di difesa dei creditori – Nullità assoluta del procedimento – Esclusione.
Concordato preventivo - Revoca dell’ammissione ex art. 173 L.F. - Sentenza dichiarativa del fallimento – Soggetto interessato alla prosecuzione del concordato – Ricorso ex art. 18 L.F. – Legittimazione.
Concordato preventivo - Crediti anteriori e crediti sorti in corso di procedura - Pagamenti eseguiti dal debitore - Mancata autorizzazione – Riscontri necessari – Lesione della par condicio creditorum – Possibile miglior soddisfazione dei creditori.
Concordato preventivo - Pagamenti eseguiti dal debitore - Mancata autorizzazione – Revoca automatica dell’ammissione – Esclusione – Frode ai creditori –Accertamento necessario.
La comunicazione che, ai sensi dell’art. 173, primo comma L.F., il tribunale è tenuto a fare ai creditori allorché, a seguito dell’iniziativa assunta dal commissario giudiziale di segnalare alcune circostanze costituenti ipotesi possibili di atti in frode commessi dal debitore, apre d’ufficio, in chiave di garanzia e senza dover ricorrere all’acquisizione della posizione assunta dai creditori concordatari, il sub-procedimento per la revoca dell’ammissione dello stesso debitore al concordato, non integra una vera e propria vocatio in ius, ma assolve la funzione di mera denuntiatio, ovvero di semplice atto informativo volto a consentire la volontaria partecipazione dei creditori (che in tale prima fase del procedimento non possono identificarsi quali litisconsorti necessari, rivestendo solo il debitore la qualità di parte necessaria) all’udienza in contrapposizione o in adesione alla posizione del debitore, onde provocarne eventualmente, ove ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1 e 5 L.F., il fallimento od, apportare, comunque, elementi utili alla decisione. Ne consegue che l’omissione di detta comunicazione non comporta la nullità assoluta ed insanabile per lesione del diritto di difesa della prima necessaria fase del procedimento, ma da luogo ad una nullità relativa che, non ripercuotendosi sull’eventuale fase successiva, non è causa di invalidità della sentenza (trattasi della seconda fase del procedimento ex art. 173 L.F. che può condurre alla dichiarazione di fallimento e, nel corso della quale, neppure è configurabile un litisconsorzio necessario fra debitore e creditori, dato che questi non sono portatori né di un diritto a che il fallimento venga dichiarato, né dell’interesse contrario a che non venga pronunciato). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Sulla base della regola generale dettata dall’art 18, primo comma, L.F. che attribuisce a qualunque interessato, indipendentemente dall’aver partecipato all’istruttoria prefallimentare, il potere di proporre ricorso avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, va riconosciuto al creditore, che ritenga che avrebbe potuto conseguire un soddisfacimento maggiore dalla soluzione concordataria rispetto a quello che può conseguire dalla apertura della procedura fallimentare, sebbene non possa considerarsi portatore di un proprio diritto distinto da quello del debitore, la legittimazione a proporre ricorso avverso la sentenza dichiarativa del fallimento emessa ai sensi dell’art. 173, secondo comma, L.F. o ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio di reclamo proposto in via principale dal fallito. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)
Non può trovare condivisione e non può trovare applicazione nell’ambito dell’attuale istituto del concordato preventivo, come ridisegnato a partire dal 2005 da molteplici interventi legislativi, il principio secondo il quale i pagamenti di crediti sorti anteriormente all’ammissione al concordato preventivo ed i pagamenti di crediti sorti successivamente all’ammissione (che, ai sensi dell’art. 111 L.F. novellato, si sottraggo alla regola del concorso), laddove risultino effettuati senza la necessaria autorizzazione del giudice delegato, sono tutti da considerarsi sempre lesivi della par condicio creditorum, e ciò a prescindere da qualsivoglia riscontro circa la loro attitudine a pregiudicare in concreto la consistenza del patrimonio e circa la loro idoneità ad assicurare, viceversa, il buon esito della procedura e la migliore soddisfazione dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
I pagamenti eseguiti dall’imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto di autorizzazione del giudice delegato non comportano l’automatica revoca, ai sensi dell’ art. 173, ultimo comma, L.F., dell’ammissione alla procedura, la quale consegue solo all’accertamento, che va compiuto dal giudice di merito, che tali pagamenti sono diretti a frodare le ragioni dei creditori, in quanto pregiudicano le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato. (Principio di diritto)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14252.pdf