Tribunale di Forlì – Interpretazione extra-letterale del rinvio, disposto dall’art. 118, secondo comma, terzo periodo L.F., al primo comma n.3 di tale disposizione e possibilità più ampia di chiusura del fallimento.

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Data di riferimento: 
03/02/2016

 

Tribunale di Forlì 03 febbraio 2016 – Pres. Est. Pazzi.

 

Ius superveniens in materia processuale – Efficacia immediata - Art. 118, secondo comma, terzo periodo L.F. – D.L. 83/2015 e L. 132/2015 -  Fallimenti in corso alla data del 21/8/2015 – Applicabilità.

 

 Fallimento – Art. 118, secondo comma, terzo periodo L.F. – Rinvio – Interpretazione – Riferimento alla natura, attuale o potenziale, della procedura – Chiusura in pendenza di giudizi  - Mancanza solo momentanea di attivo – Probabilità di futuro riparto – Ammissibilità.

 

Stante il generale principio secondo il quale lo ius superveniens trova immediata applicazione in materia processuale ai singoli atti ancora da compiere, si deve ritenere che, in particolare, la novella di cui all’art. 118, secondo comma, terzo periodo L.F., nel testo introdotto dal d.l. 83/2015, come modificato dalla legge 132/2015, trovi applicazione anche ai procedimenti fallimentari in corso alla data del 21 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’interpretazione del rinvio alla ripartizione finale dell’attivo, disposto da parte del secondo comma, terzo periodo, dell’art.118 L.F. al primo comma n.3 di detta norma, deve essere effettuata non in modo restrittivo strettamente letterale e deve intendersi come riferita alle prospettive finali della procedura e non semplicemente al momento della chiusura accelerata del fallimento, nel senso che potranno essere chiusi con anticipo non solo i fallimenti che abbiano compiuto un qualche riparto di qualsiasi consistenza, anche di pochi spiccioli, a favore dei creditori concorsuali, ma anche quelli che risultino, anche in ragione degli accantonamenti effettuati, momentaneamente privi di attuali disponibilità, ma che, in prospettiva futura, in ragione della natura, del numero e delle probabilità di successo dei giudizi pendenti già attivati dalla Curatela, potranno ottenere un attivo da fare oggetto di reparto tra i creditori, in guisa da poterli soddisfare almeno in parte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14358.pdf

 

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