Corte di Cassazione – Ammissibilità dell’opposizione allo stato passivo, proposta subito dopo l’udienza nel corso della quale il giudice abbia emesso il decreto di esecutività dello stesso e prima del deposito dello stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. VI, 27 novembre 2015, n.24323 – Pres. Dogliotti, Est. De Chiara.
Fallimento – Stato passivo – Udienza fissata per l’esame – Decreto di esecutività – Successiva opposizione – Ammissibilità – Deposito in cancelleria del provvedimento del giudice – Irrilevanza.
Deve ritenersi ammissibile l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., proposta dal creditore in epoca anteriore al deposito dello stesso in cancelleria, qualora venga comunque proposta dopo l’udienza nel corso della quale, come risultante dal relativo processo verbale, il giudice delegato ha emesso il decreto di esecutività di cui all’art.96 L.F.. Ciò in quanto i provvedimenti assunti dal giudice vengono ad esistenza con la sola loro pronuncia, indipendentemente dall’eventuale successivo loro deposito in cancelleria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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