Corte di Cassazione – Azione revocatoria e limiti di estensione del principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione.
Corte di Cassazione, Sez. Un., 09 dicembre 2015 n. 24822 – Pres. Rovelli, Est. Vivaldi.
Notificazione – Corte Costituzionale – Principio della scissione – Atti processuali - Distinzione degli effetti tra mittente e destinatario – Momento della consegna all’ufficiale giudiziario – Rilevanza - Atti sostanziali – Art. 1334 c.c. – Conoscenza della parte cui sono destinati.
Notificazione – Corte Costituzionale – Principio della scissione – Pregiudizio del principio della certezza delle situazioni giuridiche – Esclusione - Effetti provvisori e consolidati.
Notificazione – Corte Costituzionale – Principio della scissione – Atti processuali con effetti sostanziali – Applicabilità – Limite – Consegna dell’atto introduttivo all’ufficiale giudiziario -Interruzione della prescrizione – Azione revocatoria – Tempestività della citazione.
Secondo l'indirizzo prevalente della Corte di Cassazione la scissione degli effetti della notifica per il mittente e per il destinatario, come introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale 26 novembre 2002, n. 477 e come recepita dall’art.149, terzo comma, c.p.c., si applica solo alla notifica degli atti processuali e non anche a quella degli atti sostanziali. Per gli atti processuali tutti, senza distinzione tra diritto di difesa ed altre attività processuali, opera, per il bilanciamento degli interessi coinvolti, il principio di scissione; per gli atti sostanziali la tecnica del bilanciamento è preclusa da una norma specifica, l’art. 1334 c.c. che stabilisce che gli effetti della notifica si producono solo dal momento in cui pervengono a conoscenza della parte alla quale sono destinati, a nulla rilevando il momento in cui sono stati consegnati dal notificante all’ufficiale giudiziario od all’ufficio postale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La scissione soggettiva della notifica non pregiudica minimamente il principio della certezza delle situazioni giuridiche, perché se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano; se la notifica si perfeziona, le situazioni giuridiche sono certe perché vengono individuati con certezza i due momenti in cui gli effetti differenziati si producono: per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, per il notificato al momento della ricezione legale dell'atto. E’ pertanto apodittico affermare che la certezza giuridica sia tutelata soltanto dalla regola che gli effetti dell'atto si producono solo dal momento della notifica al destinatario e non anche dalla regola che tali effetti, per quanto concerne gli atti processuali, possono provvisoriamente prodursi fin dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, salvo il consolidamento definitivo degli effetti al momento di perfezionamento della fattispecie. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non va condiviso l’indirizzo prevalente secondo il quale il principio di scissione non si applica agli atti processuali che producono anche effetti sostanziali, in quanto il principio affermato dalla Corte Costituzionale ha una portata espansiva, che ha nell’art. 1334 c.c. il solo limite; ove tale norma, che si riferisce ai soli atti negoziali, non operi, deve applicarsi il principio generale di cui all’art. 12 delle preleggi, cioè non l'analogia legis (quindi non quella conseguente a tale disposizione), bensì l'analogia iuris (cioè il principio generale, basato sul parametro della ragionevolezza, sancito dalla Corte Costituzionale). Laddove in particolare un diritto non si possa far valere se non con un atto processuale, non si può dunque sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. (nello specifico, le Sezioni Unite hanno pertanto stabilito che doveva ritenersi tempestivo l’esercizio dell’azione revocatoria, stante l’avvenuta consegna all’ufficiale giudiziario, quando ancora non era scaduto il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c., dell'atto di citazione introduttivo dell’azione) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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