Tribunale di Firenze – Concordato preventivo con riserva: autorizzazione del debitore a contrarre finanziamenti ed altro.
Tribunale di Firenze 11settembre 2015 - Pres. Rel. Pompei
Concordato preventivo con riserva – Art. 182 quinquies - Finanziamenti autoliquidanti – Istanza di accesso -. Autorizzazione del Tribunale – Requisiti necessari.
Il Tribunale, ai sensi dell’art. 182 quinquies, terzo comma, L.F., può, acquisito l’eventuale parere favorevole del commissario giudiziale, autorizzare in via d’urgenza, a seguito di apposita istanza, la società che abbia presentato una domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, sesto comma, L.F., a contrarre, fino al termine assegnato per il deposito del piano e della relativa documentazione, nuovi finanziamenti autoliquidanti (prededucibili ai sensi dell’art. 11 L.F.), a mantenere nei termini già pattuiti le linee di credito in essere, nonché a rilasciare fideiussioni assicurative o bancarie, qualora ritenga: che i finanziamenti richiesti siano funzionali al proseguimento dell’attività aziendale della richiedente; che risulti impossibile per la società istante reperire altrimenti la disponibilità finanziaria necessaria; e che la mancata fruizione dei finanziamenti determinerebbe l’impossibilità per questa di portare a termine l’esecuzione dei contratti in corso e di evadere i nuovi ordini (nel caso specifico il tribunale ha deciso per l’autorizzazione anche se la famiglia dell’imprenditore era intervenuta acquistando un immobile non strumentale della società, dal momento che aveva utilizzato risorse reperite tramite terzi e che erano in corso trattative per la cessione, a distanza di tempo, di quell’immobile). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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