Corte di Cassazione – Opposizione allo stato passivo decisa con sentenza in base al rito previgente al d.lgs. n. 5/2006. Appellabilità.
Cassazione civile, sez. VI, 9 ottobre 2015, n. 20385 – Pres. Ragonesi, Rel. Scaldaferri.
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Applicazione del rito previgente al d.lgs. n. 5/2006 – Acquiescenza delle parti – Decisione con sentenza – Impugnazione mediante appello in luogo del ricorso per cassazione – Principio di apparenza e affidabilità – Ammissibilità dell’appello.
Deve essere confermato il principio cosiddetto di apparenza e affidabilità, secondo cui per individuare il regime impugnatorio da applicarsi in relazione ad un determinato provvedimento assume rilevanza decisiva la forma adottata dal giudice, purché sia frutto di una consapevole scelta, anche se non esplicitata con motivazione specifica ma desumibile dalle modalità con le quali si è svolto il procedimento (cfr. ex multis: S.U. n. 390/2011; Sez. 6-1 n. 3672/2012; Sez. 3 n. 30201/2008). Ne consegue che, qualora l’opposizione allo stato passivo sia stata trattata, con piena acquiescenza delle parti, secondo il rito previgente al d.lgs. n. 5/2006, ed in coerenza a tale scelta decisa con sentenza, la scelta dell’appello quale mezzo di impugnazione in luogo del ricorso per cassazione è giustificata dal richiamato principio di tutela dell’affidamento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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