Cassazione Civile – Differenze tra revocatoria ordinaria ex art 66 L.F. e revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. e sua differenza con la revocatoria ex art. 2901 c.c.
Cassazione civile, Sez. IV, lavoro, 07 maggio 2015 n. 9170
Revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F. – Insolvenza del debitore e sua conoscenza da parte del terzo – Esclusione – Pregiudizio per la massa – Prova sufficiente.
Revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F. – Requisito dell’eventus damni – Azione pregiudizievole per i creditori – Presupposto sufficiente.
Differenza tra revocatoria ordinaria ex art.66 l.f. ed ex art.2901 c.c. – Ambito di efficacia – Vantaggio per la massa e non solo per il singolo creditore.
La norma di cui all’art. 66 L.F. , a differenza di quanto previsto dall’art 67, non richiede per la sua applicazione che il debitore sia insolvente, né che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore o della società di cui è parte, onde il curatore in sede di revocatoria ordinaria, a differenza di quanto avviene in caso di revocatoria fallimentare, non è gravato dall’onere di fornire le prova di tale conoscenza, ma è sufficiente che dimostri il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell’atto dispositivo posto in essere dal debitore poi fallito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto al requisito dell’eventus damni , in caso di revocatoria ordinaria e art. 2901 c.c. e 66 L.F., non è necessario che consista in una totale o quanto meno rilevante compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che la soddisfazione dei crediti sia resa più incerta e difficile, come nel caso della modifica qualitativa ma non quantitativa del patrimonio del debitore che risulti comunque pregiudizievole nei loro confronti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’unica differenza tra la revocatoria ordinaria ex art.66 L.F. e la revocatoria ex art. 2901 c.c. consiste nel loro diverso ambito di efficacia in quanto la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l’azione. (Pierluigi Ferrini –Riproduzione riservata)
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