Corte di Cassazione – Consulenza preliminare all’accordo di ristrutturazione dei debiti: iscrizione ad un albo professionale non necessaria.
Cassazione Civile, Sez. I, 19 marzo 2015, n. 5524 – Pres. A. Ceccherini, Rel. M. Cristiano
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Accordi di ristrutturazione dei debiti – Consulenza preliminare – Attività propedeutica – Relazione accompagnatoria ex art. 182 bis L.F. – Indipendenza.
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Accordi di ristrutturazione dei debiti – Consulenza preliminare – Relazione accompagnatoria ex art. 182 bis L.F. – Distinzione – Consulente – Professionista attestatore – Indipendenza dall’imprenditore.
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Attività professionale – Privilegio – Consulenza preliminare – Relazione accompagnatoria ex art. 182 bis L.F. – Distinzione – Iscrizione all’albo professionale – Necessità – Esclusione – Violazione art. 2231 c.c.
Il soggetto incaricato di verificare, attraverso la raccolta, l’analisi e l’elaborazione dei dati economici aziendali, se ricorrano le condizioni per proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti ed, eventualmente, di provvedere alla stesura di quest’ultimo compie un’attività propedeutica alla presentazione dell’accordo e finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo perseguito dall’imprenditore, ovvero l’ottenimento e l’omologa dell’accordo stesso, non un’attività funzionale alla redazione della relazione accompagnatoria di cui all’art. 182 bis L.F. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
L’attività propedeutica alla predisposizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti deve essere svolta da un soggetto diverso dal professionista designato dal debitore per attestare la veridicità dei dati aziendali ed effettuare un giudizio prognostico di attuabilità dell’accordo. Ed invero, mentre quest’ultimo professionista deve essere indipendente rispetto all’imprenditore, come stabilito all’art. 67, comma 3, lett. d), L.F., il consulente che compie l’attività preliminare viene necessariamente coinvolto dall’imprenditore nelle scelte strategiche ritenute opportune per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito, di talché le predette due attività non possono essere svolte dallo stesso soggetto. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
Attesa la netta separazione degli incarichi, solo il professionista designato dal debitore per attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti deve essere necessariamente iscritto ad un apposito albo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 182 bis e 67, comma 3, lett. d), L.F., non anche il soggetto incaricato dall’imprenditore della consulenza prodromica all’accordo. Nel consegue che non vi è alcuna violazione dell’art. 2231 c.c. nel caso in cui l’attività di consulenza preventiva alla predisposizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e al deposito della domanda di omologazione dello stesso sia svolta da un soggetto non iscritto ad un albo professionale (Nel caso di specie, il Tribunale di Forlì, con il decreto che la Suprema Corte ha cassato, aveva respinto l’opposizione allo stato passivo promossa dal consulente aziendale per ottenere l’ammissione al passivo del credito privilegiato vantato per l’attività professionale svolta in favore della società poi fallita – inerente la verifica dello passivo della società e dello stato dei lavori che questa aveva in corso, nonché l’organizzare riunioni con potenziali acquirenti e creditori, per poi inoltrare a questi ultimi, insieme ad altri professionisti, una richiesta di adesione all’ammissione della procedura prevista dall’art. 182 bis L.F. – ritendo detta attività funzionale alla predisposizione della relazione da redigersi a cura di un professionista avente i requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) L.F. e, pertanto, condizionata all’iscrizione in un apposito albo professionale).(Laura Trovò – Riproduzione riservata)
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