Tribunale di Piacenza – Piena compatibilità ed ammissibilità dell’azione ex art. 2394 c.c. nei riguardi degli amministratori e dei sindaci di società in concordato preventivo con cessione dei beni.
Tribunale di Piacenza 12 febbraio 2015 – Pres. Est. Schiaffino.
Concordato preventivo – Effetto esdebitatorio – Pactum de non petendo - Natura pubblicistica della procedura– Eccezioni.
Concordato preventivo – Azione risarcitoria nei confronti dell'amministratore – Estraneità all'accordo – Efficacia vincolante ex art. 184 L.F. - Esclusione - Immunità per gli organi sociali – Inammissibilità.
Concordato preventivo – Azione ex art. 2394 c.c. -_ Autonomia e non surragatorietà rispetto a quella ex art. 2393 c.c. - Effetti – Ristoro patrimoniale diretto per il creditore – Nessuna alterazione della par condicio creditorum.
Concordato preventivo – Art. 2394 bis c.c. - Inapplicabilità – Legittimazione attiva e passiva dell'imprenditore - Liquidatore e Commissario giudiziale – Compiti differenti - Mancanza della rappresentanza processuale della società.
L’art. 184 L.F. sancisce il principio della natura vincolante del concordato preventivo concluso, affermando l’effetto esdebitatorio per i creditori della procedura medesima. In sintesi ogni singolo creditore, indipendentemente dalla circostanza di aver votato a favore di esso ovvero di aver votato contro, non potrà pretendere nei confronti della società sottoposta alla relativa procedura alcuna somma ulteriore, operando il concordato quale sorta di pactum de non petendo di natura privatistica ovvero, secondo alcuni, con una permanente natura anche pubblicistica, con le sole eccezioni ricomprese nella medesima disposizione con riferimento alla posizione dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Non pare dubitabile che l’efficacia vincolante di cui all’art. 184 L.F , in generale idonea a rendere inesigibile l’originario maggior credito, non possa essere utilmente invocata qualora l’iniziativa assunta dal creditore concordatario si fondi su un differente titolo e sia finalizzata al risarcimento, non già nei riguardi della stessa società in concordato preventivo, ma nei confronti di un soggetto diverso da essa. Siffatta ipotesi è ben verificabile qualora l’azione risarcitoria sia rivolta nei riguardi del singolo amministratore che abbia operato per la società, dato che, in tale caso, l’azione esperita viene instaurata tra soggetti differenti rispetto a quelli tra i quali è intervenuto l’accordo concordatario e sulla base di fatti di responsabilità del tutto estranei ad esso,, non potendo il concordato preventivo omologato determinare una sorta di immunità per gli organi sociali, senza che tale valutazione comporti alcuna forzatura della norma stessa. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
L’azione proposta dal creditore, ai sensi della previsione di cui all’art 2394 c.c., nei confronti degli organi sociali per aver causato, venendo meno ai rispettivi obblighi di conservazione, un’insufficienza patrimoniale risulta autonoma e non surrogatoria rispetto a quella proposta dalla società, ex art. 2393 c.c. per avere gli stessi, causato alla stessa, dolosamente o colpevolmente, un danno contravvenendo ai doveri loro imposti dalla legge o dall’atto costitutivo. Da ciò consegue, come si desume dalla stessa rubrica dell’art 2394 c.c., che il vantaggio che, all’esito dell’ azione intentata ai sensi di tale disposizione, il creditore potrà ottenere non consiste semplicemente in un incremento del patrimonio della società, bensì in un ristoro diretto per il patrimonio del medesimo creditore. Tale esito favorevole non comporterà, pertanto, alcuna alterazione della par condicio creditorum dal momento che tale principio attiene alla violazione del riparto dei crediti vantati dai creditori nei confronti della società e non già, come avviene in questo caso particolare , al soddisfacimento del singolo creditore per un danno subito ad opera di un soggetto diverso dalla società debitrice, quale ad esempio l’amministratore che, tra l’altro, non potrà successivamente neppure agire in via di regresso nei confronti della società da lui amministrata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non può essere condivisa l’ argomentazione secondo la quale, dal momento che l’art 2394 bis c.c. prevede che “in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario”, nell’ipotesi di concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, l’azione di cui all’art 2394 c.c. dovrebbe essere eventualmente esercitata dal liquidatore ovvero dal Commissario giudiziale ma mai dal singolo creditore. A differenza di quanto avviene nelle altre procedure concorsuali, infatti, nell’ipotesi di concordato preventivo l’imprenditore ovvero la società ad esso sottoposta non subisce la perdita della capacità processuale e della legittimazione passiva ovvero di quella attiva, svolgendo sia il liquidatore che il commissario compiti e funzioni differenti, non assumendo essi di regola la rappresentanza processuale della società che resta in capo al debitore medesimo. Pertanto l’omissione contenuta nella previsione di cui all’art 2394 bis c.c. non può essere considerata casuale né, tanto meno, può giustificare una sua applicazione analogica, non avendo la norma disciplinato la fattispecie ravvisabile in caso di concordato preventivo proprio in quanto esso non presenta caratteri comuni con le altre procedure concorsuali con specifico riferimento alla perdita della capacità processuale e della legittimazione attiva o passiva dell’imprenditore, ovvero con riguardo alla necessità che il promuovimento di ogni singola iniziativa sia assunta da un Organo della stessa procedura che agisca in nome e per conto dei creditori, tanto più ove si ravvisi come detta azione, se promossa nel corso del concordato preventivo, non costituisca un’azione di massa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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