Tribunale di Firenze – Prededucibilità del credito del professionista per l’assistenza all’accesso alla procedura fallimentare.

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Data di riferimento: 
01/07/2014

Tribunale di Firenze, 1° luglio 2014 – Pres. est. Mariani.

 

Fallimento – Prestazione professionale antecedente alla domanda di fallimento – Funzionalità all’accesso alla procedura concorsuale – Prededucibilità ex art. 111 L.F.

 

È applicabile l’art. 111 L.F., che riconosce la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale, al credito derivante da una prestazione professionale svolta a favore del debitore in un momento antecedente alla domanda di fallimento e finalizzata all’accesso alla procedura fallimentare. Infatti, se il requisito della “occasionalità” fa riferimento ad un criterio temporale (insorgenza nel corso della procedura) sicuramente assente qualora la prestazione professionale preceda la domanda di fallimento, viceversa la “funzionalità” non può ridursi alla sola ipotesi in cui l’assistenza professionale sia necessaria, bensì sussiste ogniqualvolta l’imprenditore intenda avvalersi della prestazione libero professionale dell’esperto per valutare l’an e il quomodo dell’accesso alla procedura fallimentare. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: