Corte di Cassazione - Accertamento del passivo ed esclusione del credito sulla base della semplice contestazione di revocatoria ordinaria sollevata dal curatore.
Cassazione civile, sez. I 23 gennaio 2013, n. 1533 - Pres. Plenteda - Est. Ceccherini.
Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Verificazione - Contestazione del credito o della garanzia - Proposizione della azione revocatoria ordinaria da parte del curatore - Necessità - Esclusione - Opposizione allo stato passivo - Proposizione dell'azione in via riconvenzionale da parte del curatore - Necessità - Esclusione - Mera contestazione del curatore - Sufficienza - Ragioni.
In tema di accertamento del passivo nel fallimento, nella fase di verifica dei crediti non è necessario, per escludere il credito o la garanzia, che venga formalmente proposta dal curatore l'azione revocatoria (nella specie, ordinaria), perché la legge consente al giudice delegato l'indicata esclusione sulla semplice contestazione del curatore medesimo, né quest'ultimo è tenuto a proporre, in via riconvenzionale, tale azione nel giudizio promosso dal creditore ai sensi dell'art. 98 legge fall., potendo la revocabilità dell'atto, che postula un accertamento costitutivo nel quale l'intervento del giudice non ha carattere necessario, farsi valere anche in via di eccezione. (massima ufficiale)
Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Corte di Cassazione 23 gennaio 2013 n. 1533.pdf | 468.55 KB |