Corte di Cassazione –Eccezione revocatoria:sollevabile solo dal curatore, anche per la prima volta con l'opp. allo st.passivo
Cassazione Civile, Sez. I, 4 aprile 2013 n. 8246 - Pres. R. Rordorf - Rel. S. Di Amato.
Stato passivo - Curatore - Eccezioni - Poteri/Oneri - Poteri del giudice delegato - Eccezioni rilevabili d'ufficio - Art. 95 L.F.
Stato passivo -Ipoteca giudiziale - Revocabilità - Eccezione in senso stretto - Giudice delegato - Potere di esclusione in mancanza di eccezione del curatore - Insussistenza.
Stato passivo - Opposizione - Natura dell'opposizione - Impugnazione - Appello.
Stato passivo - Opposizione - Curatore - Eccezioni non proposte in sede di accertamento - Ammissibilità.
Iscrizione ipotecaria - Inefficacia - Rimborso spese di iscrizione.
Iscrizione ipotecaria - Inefficacia - Sospensione del corso degli interessi.
Ai sensi dell'art. 95, comma 1, L.F., nel testo novellato dal D.Lgs. 5/2006, il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione. Malgrado l'uso del termine "può", la disposizione deve essere letta come descrittiva non di una facoltà, ma di un onere del curatore poiché lo stesso art. 95, comma 3, prevede che il giudice delegato decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati, non consentendo pertanto al giudice delegato di sollevare quelle eccezioni non rilevabili d'ufficio che non siano state sollevate dal creditore o dal curatore. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)
Il giudice delegato non può escludere, a motivo della sua revocabilità, la garanzia di un credito per il quale è stata iscritta ipoteca giudiziale, se la relativa eccezione non è stata formulata dal curatore, trattandosi di eccezione in senso stretto, cioè rilevabile soltanto ad istanza di parte (eccezioni per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare, come appunto nel caso dell'esercizio dell'azione revocatoria).
L'art. 99 L.F. (nel testo novellato dapprima dal D.Lgs. 5/2006 e successivamente dal D.Lgs. 169/2007), configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio e quindi non ammette né domande nuove da parte dell'opponente né domande riconvenzionali del curatore, non previste dal comma 5 della disposizione. L'opposizione avverso lo stato passivo del fallimento non è, tuttavia, un giudizio d'appello, poiché mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed all'esito di un procedimento che non prevede la formalizzazione della posizione del curatore come parte processuale contrapposta al creditore. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)
Ai sensi dell'art. 99, comma 7, in sede di opposizione allo stato passivo il curatore può proporre quelle eccezioni che non ha proposto in sede di verificazione del passivo. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)
L'atto costitutivo di ipoteca giudiziale, revocabile ex art. 67, n. 4, L.F., è inopponibile alla massa dei creditori non soltanto per quanto concerne l'effetto della prelazione ipotecaria, ma anche quando esso sia invocato a fondamento del credito di rimborso delle spese di iscrizione. Pertanto, una volta revocata in via di eccezione l'iscrizione ipotecaria, la stessa è totalmente inefficace sia per la collocazione del credito in via di prelazione sia per il riconoscimento di un credito per le spese, anche solo in via chirografaria. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)
La ritenuta revocabilità dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale comporta l'inapplicabilità delle disposizioni dettate dall'art. 2855 c.c. e l'applicabilità, per converso, della disciplina dettata dall'art. 55 L.F., con conseguente sospensione del corso degli interessi. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Cass. civ., Sez. I, 4 aprile 2013 n. 8246.pdf | 22.82 KB |