Corte di Cassazione (516/2012) – Azione revocatoria in una società di capitali: riferibilità del presupposto soggettivo al legale rappresentante
Cassazione civile, sez. I, 29 marzo 2012, n. 5106 - Pres. Plenteda, Rel. Didone.
Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa - Cessione di credito - Funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile - Azione revocatoria fallimentare.
Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa - Azione revocatoria fallimentare - Presupposto soggettivo - Scienza o ignoranza dello stato d'insolvenza - Riferibilità al legale rappresentante al tempo della conclusione del contratto - Mutamento soggettivo del legale rappresentante - Irrilevanza.
Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa - Azione revocatoria fallimentare - Obbligazione restitutoria dell'accipiens - Debito di valuta e non di valore - Interessi - Decorrenza.
La cessione di credito, se effettuata da una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria promossa nei confronti di una società di capitali non conosce criteri differenziati di valutazione della "scienza" o "ignoranza" dello stato di insolvenza, e infatti tali stati soggettivi, nel caso delle persone giuridiche, si identificano normalmente in quelli delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza in virtù del nesso organico. Da tale principio discende che, atteso il rapporto di immedesimazione organica che sussiste fra la società e il suo legale rappresentante, il mutamento della persona dell'amministratore non incide sulla riferibilità all'ente della volontà negoziale espressa dall'amministratore precedente, né comporta che nell'indagine attinente al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria debba aversi riguardo alla scientia o alla inscientia del nuovo amministratore, anziché di quello che ha a suo tempo concluso il contratto. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
In ipotesi di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare relativa a un pagamento eseguito dal fallito nel periodo sospetto, l'obbligazione restitutoria dell'accipiens, soccombente in revocatoria, ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva. Ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, eventualmente derivante dal ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo abbia allegato specificamente dimostrando di averlo subìto. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
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