Corte di Cassazione – Revoca dell’ipoteca concessa per debiti preesistenti: ammissibilità della somma mutuata al passivo.

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Data di riferimento: 
28/01/2013

Cassazione civile, sez. I, 28 gennaio 2013, n. 1807 - Pres. Vitrone, Rel. Ragonesi.

Azione revocatoria fallimentare - Mutuo con concessione di ipoteca - Costituzione di pegno - Garanzia della precedente esposizione - Collegamento funzionale - Motivo illecito.

Fallimento dell'obbligato - Ipoteca per debito preesistente - Revocabilità - Somma mutuata - Passivo fallimentare - Ammissione.

Ai fini della revocatoria fallimentare, ex art. 67, co. 1, n. 3, l. fall, qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l'acquisto di titoli dati successivamente in pegno al mutuante, una precedente esposizione del soggetto stesso o di terzi, si configura tra i due negozi - mutuo ipotecario e costituzione di pegno - un collegamento funzionale, ed è individuabile il motivo illecito perseguito, consistente nella costituzione di ipoteca per debiti preesistenti non scaduti. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

Qualora venga dichiarato il fallimento dell'obbligato, l'ipoteca, che integra garanzia costituita per un debito preesistente, è soggetta a revocatoria ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, co. 1, l. fall.
La revoca della suddetta ipoteca, tuttavia, non comporta necessariamente anche l'esclusione della somma mutuata dall'ammissione al passivo fallimentare: tale ammissione è, infatti, da ritenersi incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la revoca dell'intera operazione - e quindi anche del mutuo - comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo fallimentare la somma realmente erogata in virtù del mutuo revocato, atteso che, in ogni caso, all'inefficacia del contratto conseguirebbe la necessità di restituzione, sia pure in moneta fallimentare. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]