Corte di Cassazione – Revocatoria fallimentare del mandato all’incasso rilasciato dal correntista alla banca.
Cassazione civile, sez. I, 23 gennaio 2013, n. 1528 - Pres. Plenteda, Rel. Cristiano.
Azione revocatoria fallimentare - Mandato all'incasso - Funzione solutoria - Funzione di garanzia.
Azione revocatoria fallimentare - Mandato all'incasso di crediti - Riscossione del credito - Effetto solutorio - Limiti - Futuri crediti da finanziamento - Non estensibilità.
Il mandato all'incasso è di per sé un negozio neutro, che si caratterizza come anomalo se compiuto in funzione solutoria, vale a dire per estinguere, in tutto o in parte, un debito pecuniario scaduto ed esigibile; diversamente esso, qualora sia stato stipulato in funzione di garanzia di un debito contestualmente sorto, si sottrae all'azione revocatoria fallimentare. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
In tema di revocatoria fallimentare, ex art. 67, co. 1, n. 2, l. fall., del mandato rilasciato dal correntista alla banca per l'incasso di un credito, attraverso il quale l'istituto bancario abbia inteso garantirsi il rientro anche da finanziamenti futuri, l'effetto solutorio, che deriva dalla riscossione del credito, si realizza entro il limite dello scoperto del conto esistente alla data di accredito della relativa rimessa - eventualmente comprensivo dei crediti della banca per i finanziamenti medio tempore erogati - mentre non può estendersi anche ai crediti aventi titolo in finanziamenti successivi, poiché, una volta sanato lo scoperto, non vi è più alcun debito del correntista da estinguere e la parte della somma riscossa eccedente lo scoperto non viene trattenuta dalla banca ad imputazione dei futuri crediti da finanziamento non ancora sorti, ma viene posta nella piena disponibilità del correntista. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
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Corte di Cassazione 23 gennaio 2013 n. 1528.pdf | 32.3 KB |