Corte di Cassazione – Successione di procedure e decorrenza dei termini per la revocatoria.

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Data di riferimento: 
27/02/2013

Cassazione Civile, Sez. VI, 27 febbraio 2013 n. 4959 - Pres. S. Di Palma - Rel. A. Didone.

Società di persone - Concordato preventivo - Dichiarazione di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili - Azione revocatoria dell'atto personale del socio - Stato di insolvenza.

Consecuzione delle procedure concorsuali - Crisi dell'impresa - Stato di insolvenza - Efficacia retroattiva - Affidamento dei terzi - Impugnazione stato passivo - Azione revocatoria - Fideiussione - Ipoteca giudiziale - Revocabilità della garanzia - Art. 67 l.f. - Eccezione ex art. 95 l.f. - Interesse creditori.

Qualora successivamente all'ammissione di una società di persone alla procedura di concordato preventivo venga dichiarato il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, ex art. 147 L.F., il termine di cui all'art. 67 L.F. per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale del socio illimitatamente responsabile decorre dal decreto di ammissione della società alla prima procedura concorsuale (e non dalla data della sentenza di fallimento del socio). Atteso che il fallimento del socio è una mera conseguenza del fallimento della società, ai fini della dichiarazione di fallimento rileva unicamente lo stato di insolvenza della società, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato d'insolvenza personale del socio. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)

Qualora la dichiarazione di fallimento consegua alla mancata approvazione della proposta di concordato preventivo da parte dei creditori, ex art. 162, comma 2, L.F., e si palesi come l'unico sbocco necessario della crisi dell'impresa, si applica il principio di consecuzione delle due procedure concorsuali, talché la sentenza di fallimento costituisce l'atto terminale del procedimento. Pertanto, qualora con la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore venga accertato ex post che lo stato di crisi alla base della domanda di ammissione alla procedura di concordato corrispondeva in realtà ad uno stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento deve essere retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda. In merito non vi è alcun vulnus all'affidamento dei terzi, i quali hanno coscienza dei soggetti potenzialmente sottoposti al fallimento, in esito alla prima procedura, sin dall'apertura della stessa. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)

Il creditore che ha impugnato lo stato passivo può esercitare tutte le azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi, rappresentando non solo il proprio interesse, ma anche quello degli altri creditori. Egli può, dunque, tanto eccepire la revocabilità di un titolo di prelazione del credito ammesso quanto contestarne l'ammissione. Al medesimo creditore va riconosciuta la facoltà di eccepire i fatti impeditivi all'ammissione già davanti al Giudice Delegato. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]