Corte di Cassazione – Azione di responsabilità ed effetti di transazioni intervenute solo con alcuni dei convenuti.

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Data di riferimento: 
18/05/2012

Cassazione civile, Sez. I, 18 maggio 2012 n. 7907 - Dott. Plenteda Presidente - Dott. Rordorf Relatore

L'azione di responsabilità, promossa contro gli organi della società ai sensi dell'art. 2393 c.c., instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci (salvo allorché l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quella degli altri, come nel caso di imputazione per omessa vigilanza) con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l'effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all'esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti. (Massima ufficiale)

(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini)

Segnaliamo, in tema di azione di responsabilità, un documento relativo agli orientamenti del Tribunale di Milano (con riferimento sia agli aspetti processuali che a quelli sostanziali), nella rivista on-line www.ilcaso.it al seguente indirizzo: (http://www.ilcaso.it/documenti/7.php )

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]