Corte di Cassazione – Prestazioni professionali per assistenza nel concordato preventivo e prededuzione del credito.

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Data di riferimento: 
10/05/2012

Cassazione civile, Sez. I, 10 maggio 2012 n.7166 - Dott. Plenteda Presidente - Dott. Bernabai Relatore

Attività professionale - Compenso avvocato - Inutilità per la massa dei creditori - Prededuzione - Esclusivo interesse dell'amministratore della società L'opera intellettuale prestata dal difensore, se valutata di nessuna utilità per la massa dei creditori e prestata in condizioni che sin dall'inizio non consentivano nessun salvataggio dell'impresa, non consente l'ammissione del credito professionale in prededuzione (la Corte si è così pronunciata nell'opposizione allo stato passivo presentata da un avvocato al fine di ottenere l'ammissione con il rango della prededucibilità di un credito per prestazioni professionali effettuate per la consulenza extragiudiziale e l'assistenza del debitore nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, compreso il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato. La Corte ha negato l'ammissione in prededuzione del credito per prestazioni professionali poiché tali attività professionali erano state svolte nell'esclusivo interesse della persona fisica dell'amministratore e non dei creditori, rivelandosi peraltro inutili se non dannose per la massa fallimentare). (Massima ufficiale)

(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: