Corte di Cassazione - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo tardivamente opposto:poteri del Tribunale fallimentare.

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Data di riferimento: 
13/01/2012

Cassazione civile, Sez. I, 13 gennaio 2012 n. 2032 - Pres. Vitrone - Rel. Ceccherini - P.M. Russo.

In tema di opposizione allo stato passivo, il tribunale fallimentare non ha il potere di accertare, neanche incidenter tantum, la tardività della proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Di conseguenza il decreto ingiuntivo, non dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., non ha efficacia di giudicato formale e sostanziale e non è opponibile alla procedura fallimentare. Non è possibile applicare, in modo analogico, il disposto di cui all'art. 95, terzo comma l.fall., nella sua formulazione previgente.

(Provvedimento titolo e massima tratti dalla rivista ""Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - MILANO n. 06/2012 con nota di Piera Pellegrinelli - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]