Tribunale di Udine – Responsabilità degli amministratori privi di deleghe operative.
Tribunale di Udine, 5 luglio 2012 - Pres. Alessandra Bottan - Est. Gianfranco Pellizzoni
Società di capitali - Responsabilità degli amministratori - Amministratori privi di deleghe - Dovere di vigilanza - Contenuto - Diligenza professionale nell'esame dei dati forniti dagli amministratori delegati - Omissioni informative - Conseguenze. Il dovere di vigilare sul generale andamento della società, posto a carico di tutti gli amministratori, non è stato integralmente soppresso dal nuovo testo dell'art. 2392, II° comma c.c., ma solamente attenuato; la nuova disposizione infatti, pur avendo eliminato l'eccessivo e quasi automatico coinvolgimento degli amministratori privi di deleghe operative nelle scelte gestionali degli organi delegati e nelle conseguenti responsabilità, non ha ad ogni modo attribuito agli organi deleganti un ruolo meramente passivo. L'amministratore privo di deleghe ha infatti l'obbligo di agire in modo informato, conservando un compito di monitoraggio sull'andamento della gestione della società e sull'operato degli amministratori con deleghe operative, sì da impedirne il compimento di atti pregiudizievoli per la società e per i creditori sociali. Spetterà pertanto al tribunale, in tale prospettiva, valutare di volta in volta, secondo il parametro della diligenza professionale richiesta a tutti gli amministratori, l'eventuale carenza o insufficienza da parte del medesimo amministratore delegante nell' analisi e nella valutazione critica dei dati forniti dagli amministratori delegati nonché, in caso di "omissioni informative" da parte di questi ultimi, valutare l'operosità e la diligenza con cui il delegante ha provveduto ad attivarsi, se non con atti ispettivi individuali, quantomeno con specifiche richieste di informazioni inoltrate agli organi delegati, a fronte del compimento di fatti anomali o eclatanti. L'amministratore privo di deleghe risponderà dunque in caso di mancata reazione a fatti pregiudizievoli di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni fornite dai delegati, ovvero, in alternativa, in base alle informazioni da lui assunte nell'ambito del dovere di generale monitoraggio del loro operato imposto dalla legge, ma risponderà altresì delle scelte gestorie, all'evidenza dannose per società e creditori, delle quali non sia stato informato, ma che con l'uso della normale diligenza imposta dalla legge avrebbe tuttavia potuto agevolmente conoscere. (Anna Serafini - Riproduzione riservata).
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