Corte di Cassazione – Responsabilità ex art. 40 II° comma c.p. dell’amministratore privo di deleghe operative

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Data di riferimento: 
19/06/2007

Cassazione Penale, sez. V, 19 giugno 2007 n. 23838 - dott. Andrea Colonnese, Presidente

La riforma societaria del 2003 ha modificato il quadro normativo dei doveri di chi è preposto alla gestione della società, delineando, da un lato, il criterio direttivo dell'"agire informato", che sostiene il mandato gestorio e, dall'altro lato, prevedendo l'obbligo di ragguaglio informativo sia a carico del presidente del consiglio di amministrazione, il quale deve pertanto provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri, sia in capo agli amministratori delegati, i quali, con prestabilita periodicità, devono fornire adeguata notizia sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate. La riforma ha altresì rimosso il preesistente generale "obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione", che si configurava altresì in capo all'amministratore privo di deleghe, sostituendolo con il mero onere di "agire informato", atteso un potere/dovere di richiedere informazioni agli amministratori "operativi", alleggerendone pertanto oneri e responsabilità. ( avv. Anna Serafini - riproduzione riservata )

Anche l'amministratore privo di deleghe operative è penalmente responsabile ex art. 40, II° comma, c.p. per la commissione di un fatto illecito, se dello stesso ebbe conoscenza, eventualmente pure al di fuori dei mezzi informativi previsti dalla legge, ma non si attivò per impedirlo. La responsabilità penale, infatti, postulando esclusivamente la dimostrazione di un effettivo ed efficace ragguaglio circa l'evento oggetto del doveroso impedimento, prescinde dalle modalità e tipologie del canale conoscitivo, non potendo ragionevolmente ritenersi che la conoscenza dell'illecito da parte dell'amministratore che rileva ex art. 40 c.p. si riduca all'informazione resa in seno all'ambito del consiglio di amministratore o al solo ambito societario. ( avv. Anna Serafini - riproduzione riservata )

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: