Corte di Cassazione - Credito portato da decreto ingiuntivo con dichiarazione di esecutività successiva al fallimento.

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Data di riferimento: 
13/03/2009

Cassazione civile, sez. I 13/03/2009 n. 6198 - Dott. PROTO Vincenzo - Presidente - Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -

il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civile (Cass., sez. 1^, 26 marzo 2004, n. 6085); con la sua conseguente inopponibilità alla massa se non dichiarato esecutivo prima della dichiarazione di fallimento (Cass., sez. 1^, 1 Aprile 2005, 6918; Cass., sez. 1^, 22 Settembre 1997, n. 9346): non essendo assimilabile la fattispecie monitoria alla sentenza tuttora impugnabile, che esige il gravame del curatore ove questi non intenda ammettere al passivo il credito accertato, sia pure non irrevocabilmente (L. Fall., art. 95, comma 3: Cass., sez. 3^, 20 marzo 2006, n. 6098).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]