Corte di Cassazione – Revocabilità della cessione di credito effettuata in funzione solutoria.

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Data di riferimento: 
27/04/2011

Cassazione Civile, sez. I, 27 aprile 2011, n. 9388, Pres. Carnevale, Est. Scaldaferri

La cessione di credito effettuata in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale -a prescindere dalla maggiore o minore affidabilità della posizione creditoria trasferita - alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali. Essa pertanto, ove non sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito così estinto, è soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67 comma 1 n.2 l.fall., anche se pattuita contestualmente alla concessione di ulteriore credito ma in presenza di un debito del cedente nei confronti del cessionario.

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: