Tribunale di Rimini – Concordato preventivo con continuità aziendale: ammissibilità di una sua forma atipica non prevista dall’art. 186 bis L.F. Possibile non ricorso a procedura competitiva.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 11/04/2017 - 18:03Tribunale di Rimini 01 dicembre 2016 - Pres. Rel. Rossella Talia.
Concordato preventivo – Obiettivo di risanamento – Gestione temporanea dell’azienda da parte di un terzo finanziatore - Previsione della sua restituzione al debitore – Ipotesi atipica di concordato in continuità – Ammissibilità – Contenuto necessario del piano.