Tribunale di Treviso – Concordato preventivo e presupposti della risoluzione e annullamento ex art. 186 L.F..
Tribunale di Treviso 21 settembre 2016 - Pres. Fabbro, Rel. Passarelli.
Concordato preventivo - Risoluzione per inadempimento – Ricorso – Istanza da parte di un singolo creditore – Valutazione della sua sola posizione – Insufficienza – Necessità di una valutazione globale.
Concordato preventivo - Grave inadempimento – Offerta del terzo - Ipotesi alternativa di soddisfazione dei creditori – Mancata assunzione della posizione debitoria - Azione di risoluzione – Accoglibilità possibile.
L’azione di risoluzione del concordato preventivo per inadempimento ex art. 186 L.F. va valutata in relazione alla massa dei creditori e alla totale incertezza che questi possano venir soddisfatti nei tempi e nella percentuale prevista e non con riferimento alla singola posizione debitoria del soggetto che l’ha proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
E’ idonea a paralizzare la domanda di risoluzione di un concordato, in ragione del ritardo nell’adempimento e delle dubbie prospettive di soddisfacimento dei creditori, l’assunzione da parte di un terzo, con liberazione immediata del debitore, degli obblighi che lo stesso si era assunti (nello specifico questa condizione di non applicabilità della risoluzione ex art. 186, quarto comma, L.F., ad avviso del Tribunale, non si era realizzata in quanto il terzo si era bensì impegnato a prendere in affitto un ramo dell’azienda della debitrice, e di successivamente acquistarlo insieme al magazzino residuo, ma aveva contestualmente esplicitamente escluso qualsiasi subingresso da parte sua nei rapporti attivi o passivi e/o obbligazioni o debiti della proponente il concordato). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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