Corte d'Appello di Brescia – Assoggettabilità a fallimento: società agricola che per un breve periodo ha svolto attività commerciale.

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Data di riferimento: 
12/08/2016

 

Corte d'Appello di Brescia 12 agosto 2016 - Pres. Pianta, Rel. Tulumello.

 

Fallimento –Assoggettabilità – Verifica del tipo di attività svolta - Presentazione dell’istanza –  Momento decisivo – Triennio antecedente – Irrilevanza.

 

Fallimento – Assoggettabilità – Svolgimento delle attività ex art. 2315 c.c. - Società agricola – Affitto di ramo d’azienda commerciale – Irrilevanza.

 

Al fine dell’assoggettamento di una società deve essere accertato che la stessa svolga attività commerciale e tale verifica deve essere effettuata con riferimento alla situazione in essere all’epoca della presentazione della domanda di fallimento, senza che possa invece farsi riferimento ai criteri temporali (“tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento”) posti dall’art. 1, secondo comma, L.F. stante che tale disposizioni opera unicamente una distinzione all’interno della categoria degli imprenditori commerciali (nelle specifico la corte ha pertanto revocato il fallimento di una società agricola che solo per un limitato periodo di tempo di nove mesi, ricompreso nell’ultimo triennio di attività, aveva svolto anche un sorta di attività commerciale, mentre nel lungo periodo antecedente a tale breve lasso di tempo ed in, particolare in quello successivo, sino alla data del fallimento, aveva svolto esclusivamente attività agricola). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Non può essere invocata, al fine di prospettare l’assoggettabilità a fallimento di una società agricola avente come oggetto sociale l’esercizio delle attività previste dall’art. 2315 c.c., la circostanza  di avere la stessa concesso in affitto il ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività commerciale non essendo tale situazione equiparabile all’esercizio di quella stessa attività. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15738.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]