Corte di Cassazione (35314/2023) – Ammissione allo stato passivo: inammissibilità dell’estensione al creditore costituito in forma societaria del privilegio ex art. 2751-bis c. c. spettante al coltivatore diretto.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 22/01/2024 - 11:16
Versione stampabile
Data di riferimento:
18/12/2023
Cass., Sez. 1, 18 dicembre 2023, n. 35314, Pres. Ferro, Est. Fidanzia
Fallimento – Creditore costituito in forma societaria- Insinuazione al passivo – Riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 4, c.c. - Esclusione.
Il privilegio riconosciuto ex art. 2751 bis, n. 4, c.c. riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica, essendo escluso per il creditore costituito in forma societaria. Massima Ufficiale
[Cfr anche in questa rivista ulteriore giurisprudenza sull’argomento: https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=privilegio&f%5B0%5D=field_diritto_fallimentare%3A133 ]
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: