Corte di Cassazione (32977/2023) – Per accertarne la fallibilità la qualifica di un’attività d’impresa come agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.
Cass., Sez. 1, 28 novembre 2023, n. 32977, Pres. Cristiano, Est. Tricomi
FALLIMENTO - Società agricole - Soglie - Requisiti.
In tema di fallimento degli imprenditori agricoli, l’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, nel richiedere che i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto di terreni e relativi fabbricati rurali siano marginali (nell’ordine del 10%) rispetto a quelli derivanti dall’attività agricola esercitata e che la concessione in locazione o in affitto dei terreni e relativi fabbricati strumentali debba rispondere a scopi agricoli, si connota alla stregua di norma di carattere meramente fiscale, tesa a definire un regime tributario agevolato anche per l’impresa agricola esercitata in forma collettiva; la norma in parola non rileva ai fini dell’individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola, dal momento che la qualifica di un’attività d’impresa come commerciale o agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore. Massima Ufficiale
[Cfr in questa rivista un’ampia rassegna di provvedimenti in materia di impresa agricola: https://www.unijuris.it/taxonomy/term/133 ]