Tribunale di Padova – Presupposti di ammissibilità di un concordato liquidatorio che preveda, tra l’altro, il trasferimento dell’azienda del proponente all’attuale affittuario.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 13/08/2016 - 11:32
Tribunale di Padova , Sez. I civ., 22 giugno 2016 - Pres. Rel. Maiolino.
Concordato integralmente liquidatorio – Trasferimento dell’azienda e di altri immobili - Soddisfazione di almeno il 20% dei creditori chirografari – Presupposto necessario – Previsione dell’attivo conseguibile – Stima e valutazione del proponente – Condizione perché siano considerate plausibili.
Data di riferimento:
22/06/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]