Tribunale di Firenze – Ai fini dell’apertura di un procedimento competitivo ex art. 163-bis L.F. per la vendita d’azienda il deposito del piano di concordato è presupposto imprescindibile.
Tribunale di Firenze, 23 novembre 2016 – Pres. Rel. Dott.ssa Silvia Governatori
Domanda con riserva ex art. 161 comma 6 L.F. – Istanza di autorizzazione ex art. 161 comma 7 L.F. – Vendita d’azienda – Procedura competitiva ex art. 163-bis L.F. – Inammissibilità
Domanda con riserva ex art. 161 comma 6 L.F. – Istanza di autorizzazione ex art. 161 comma 7 L.F. – Affitto d’azienda – Procedura competitiva ex art. 163-bis L.F. – Ammissibilità
Nell’ipotesi in cui il debitore depositi domanda di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 L.F., e, prima del deposito del piano, chieda di essere autorizzato ex art. 161 comma 7 L.F. a vendere un ramo d’azienda, previo espletamento di una procedura competitiva ex art. 163-bis L.F., tale istanza non può essere accolta, atteso che il presupposto per l’apertura di un procedimento competitivo ex art. 163-bis L.F. è il deposito del piano di concordato completo, nel quale sia ricompresa una offerta di un terzo per il trasferimento dell’azienda, di uno o più rami di essa o di specifici beni (Federica Ferroli – Riproduzione riservata).
L’art. 163-bis, ultimo comma, L.F. deve essere interpretato nel senso che è possibile addivenire al trasferimento dell’azienda del debitore o dei suoi rami solo a seguito della presentazione del piano di concordato, essendo invece possibile, nel periodo interinale, dare corso alla procedura competitiva per l’affitto di azienda o di uno o più rami di azienda (Federica Ferroli – Riproduzione riservata).