Tribunale di Firenze – Ai fini dell’apertura di un procedimento competitivo ex art. 163-bis L.F. per la vendita d’azienda il deposito del piano di concordato è presupposto imprescindibile.

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Data di riferimento: 
23/11/2016

Tribunale di Firenze, 23 novembre 2016 – Pres. Rel. Dott.ssa Silvia Governatori

Domanda con riserva ex art. 161 comma 6 L.F. – Istanza di autorizzazione ex art. 161 comma 7 L.F. – Vendita d’azienda – Procedura competitiva ex art. 163-bis L.F. – Inammissibilità

Domanda con riserva ex art. 161 comma 6 L.F. – Istanza di autorizzazione ex art. 161 comma 7 L.F. – Affitto d’azienda – Procedura competitiva ex art. 163-bis L.F. – Ammissibilità

Nell’ipotesi in cui il debitore depositi domanda di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 L.F., e, prima del deposito del piano, chieda di essere autorizzato ex art. 161 comma 7 L.F. a vendere un ramo d’azienda, previo espletamento di una procedura competitiva ex art. 163-bis L.F., tale istanza non può essere accolta, atteso che il presupposto per l’apertura di un procedimento competitivo ex art. 163-bis L.F. è il deposito del piano di concordato completo, nel quale sia ricompresa una offerta di un terzo per il trasferimento dell’azienda, di uno o più rami di essa o di specifici beni (Federica Ferroli  – Riproduzione riservata).

L’art. 163-bis, ultimo comma, L.F. deve essere interpretato nel senso che è possibile addivenire al trasferimento dell’azienda del debitore o dei suoi rami solo a seguito della presentazione del piano di concordato, essendo invece possibile, nel periodo interinale, dare corso alla procedura competitiva per l’affitto di azienda o di uno o più rami di azienda (Federica Ferroli – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17047.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: