Tribunale di Campobasso – Annullabilità per vizi del negozio concluso dagli organi di gestione delle procedure concorsuali: affitto d’azienda con contestuale concessione del diritto di prelazione.
Tribunale di Campobasso, 03 novembre 2016 – Giudice Michele Russo.
Fallimento e concordato preventivo – Organi della procedura - Curatore e liquidatore - Affitto d’azienda con prelazione d’acquisto a favore dell’affittuario – Autorizzazioni o pareri richiesti dall’art.104 bis L.F. - Mancato ottenimento – Nullità o inefficacia del negozio – Esclusione – Possibile annullamento – Legittimazione all’azione.
Fallimento e concordato preventivo - Affitto d’azienda – Concessione della prelazione - Parere vincolante del comitato dei creditori - Presupposto necessario - Ipotesi di mancata costituzione di quell’organo – Potere esercitato in sostituzione dal giudice delegato – Ammissibilità – Parere favorevole implicito nell’autorizzazione.
Fallimento o concordato – Vendita dell’azienda – Gara competitiva - Esercizio della prelazione da parte dell’affittuario – Mancato versamento del prezzo – Offerta migliorativa ex art. 107, quarto comma, L.F. – Sospensione della vendita - Organi della procedura - Invito ad un nuovo esercizio della prelazione - Ammissibilità – Mancato esercizio – Aggiudicazione.
I vizi del procedimento endoconcorsuale, che risulti prodromico alla conclusione, da parte degli organi di gestione delle procedure concorsuali, di un negozio, consistenti nel mancato preventivo ottenimento delle necessarie autorizzazioni o nella mancata acquisizione dei pareri a tal fine richiesti dalla legge, non comportano la nullità o l’inefficacia dello stesso, ma unicamente la sua annullabilità, che può essere fatta valere, eventualmente anche doverosamente in accoglimento di un reclamo proposto dal singolo creditore o da altro soggetto interessato, soltanto dal curatore fallimentare o dal liquidatore del concordato [nello specifico, il tribunale ha disconosciuto che la concessione da parte degli organi delle tre procedure concorsuali coinvolte a favore dell’affittuario dell’azienda, ai sensi dell’art. 104 bis, quinto comma, L.F. di un diritto di prelazione per il successivo acquisto della medesima, dovesse considerarsi viziata in ragione del fatto, che il giudice delegato con un unico provvedimento aveva, con menzione espressa, autorizzato sia la stipulazione dell’affitto che la prelazione, non risultando necessario che le due autorizzazioni venissero rilasciate con atti separati e distinti, ma solo che siano oggetto, come avvenuto, di due espresse menzioni]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il previo parere favorevole del comitato dei creditori, che l’art. 104 bis L.F. richiede affinché il giudice delegato possa autorizzare l’affitto dell’azienda e la relativa prelazione per l’acquisto, si deve ritenere necessario solo laddove detto comitato sia stato costituito, dovendosi, in caso contrario, ritenere che l’autorizzazione del giudice delegato, che in quell’ipotesi esercita anche i poteri dell’organo mancante, valga quale manifestazione espressa di tutto ciò che quella disposizione impone per il valido svolgimento dello specifico procedimento previsto da quella disposizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
L’esercizio della prelazione da parte dell’affittuario di cui all’art. 104 bis L.F., non impedisce, fin tanto che la vendita dell’azienda non si sia perfezionata col versamento integrale da parte di questi del prezzo scaturito all’esito della gara come effettuata, la rinnovazione della procedura competitiva, anche nei modi di cui all’art. 107, quarto comma, L.F. (vale a dire, previa sospensione della vendita), nel caso pervenga, anche successivamente, un’offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto [nel caso specifico, avendo alla prima gara partecipato solo il titolare del diritto del prelazione ed il soggetto che aveva poi presentato l’offerta migliorativa, gli organi della procedura, anziché espletare una nuova inutile gara con gli stessi soggetti, hanno correttamente, come era loro consentito dal fatto che la su indicata disposizione non aveva disciplinato le modalità della prosecuzione delle operazioni di vendita, rivolto all’affittuario l’invito all’esercizio della prelazione sul nuovo prezzo offerto, invito che, non essendo stato accolto, ha consentito la definitiva aggiudicazione dell’azienda al nuovo offerente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)