Tribunale di Vicenza – Concordato in continuità e liquidatorio: percentuale di pagamento ai chirografari ed applicazione del principio dell’assorbimento. Avvio della procedura di cui all’art. 163 bis L.F..
Tribunale di Vicenza, Sez. Fall., 17 agosto 2016 - Pres. Rel. Borella.
Concordato preventivo – Componente liquidatoria ed in continuità – Principio dell’assorbimento – Applicazione necessaria – Procedura competitiva – Eventuale ricorso.
Laddove una proposta di concordato preveda una componente in continuità ex art. 186 bis L.F. (cessione o affitto d’azienda o di ramo d’azienda) , a fronte però di una componente liquidatoria di maggior peso composta per lo più da recupero crediti di incerto realizzo, deve trovare applicazione il principio dell’assorbimento con riguardo al limite minimo del 20% di soddisfazione dei creditori chirografari, ora imposto dall’art. 160 L.F. come novellato dal D.L. 83/2015 e successiva legge di conversione n. 132/2015. Qualora, però, la ricorrente, in sede di udienza ex art. 162 L.F. contesti tale prevalenza della componente liquidatoria, può risultar utile, per decidere della questione, dare corso, su istanza della stessa, alla procedura competitiva di cui all’art. 163 bis L.F., atteso che, all’esito della gara, la componente in continuità potrebbe assicurare un prezzo d’acquisto superiore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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