Tribunale di Roma – Composizione negoziata della crisi: l'inibitoria all'inizio o prosecuzione di azioni esecutive o all'acquisto di diritti di prelazione non si estende a tutti i creditori ma la pronuncia di fallimento non può aver luogo.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 14/02/2022 - 15:41Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 03 febbraio 2022 – Giudice designato Adolfo Ceccarini
Composizione negoziata– Debitore - Accesso a quella procedura - Istanza di riconoscimento di misure protettive – Effetto - Inibitoria dell'inizio o prosecuzione di azioni esecutive – Limite – Divieto concernente i soli creditori specificatamente indicati - Inammissibilità di un effetto esteso a tutti.